Difendersi da Equitalia è possibile. 
Scopri come annullare o ridurre il tuo debito.

1) Annullamento in autotutela e sgravio.

Equitalia è una società a totale controllo pubblico, incaricata della riscossione dei tributi da un Ente pubblico creditore (Comune, Regione, Agenzia delle Entrate, Inps, ecc). Ciò significa che, nel caso in cui la richiesta di pagamento da parte di Equitalia non sia legittima (ad esempio, perché il tributo non era dovuto o è stato già pagato, in tutto o in parte), è possibile rivolgere all'Ente creditore istanza di annullamento in autotutela. Se l'Ente riconosce il proprio errore ed annulla in tutto o in parte il debito, invia ad Equitalia lo "sgravio", cioè l'ordine di cancellare il tributo dalla cartella esattoriale.

2) Sospensione della procedura di riscossione.

Non è previsto un termine per presentare l'istanza di annullamento in autotutela, ma è consigliabile agire prima possibile e chiedere immediatamente ad Equitalia la sospensione della procedura di riscossione. Ricevuta l'istanza di sospensione della procedura, Equitalia inoltra la richiesta all'Ente pubblico creditore e sospende la procedura (il che significa che eventuali azioni esecutive, pignoramenti, fermi amministrativi ecc. vengono bloccati). Se l'Ente non risponde entro 220 giorni, la richiesta si intende accolta ed il debito annullato.

3) Ricorso all'Autorità giudiziaria.

E' possibile ricorrere all'Autorità giudiziaria per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo e/o della cartella esattoriale.
L'esperienza dimostra che un elevato numero di cartelle esattoriali è viziato e quindi invalido.
L'invalidità può dipendere sia da vizi sostanziali che da vizi formali.
Sono vizi sostanziali, ad esempio, quelli attinenti all'inesistenza del debito tributario, ad esempio perché il tributo è stato già pagato in tutto o in parte, o perché non è applicabile o esigibile in un determinato caso. Vizi sostanziali sono anche quelli attinenti alla prescrizione del debito tributario, se il pagamento viene richiesto dopo che il termine massimo fissato dalla legge è già decorso.'
Vizi formali sono quelli attinenti al rispetto della forma e della procedura da parte dell'Ente: ad esempio, mancanza di sottoscrizione della cartella esattoriale, invalidità della notifica, motivazione carente o insufficiente, mancanza delle indicazioni previste dalla legge, decadenza per notifica fuori termine.
E' da segnalare una recentissima sentenza della Corte costituzionale (la n. 37/2015), la quale ha dichiarato l'illegittimità delle norme che consentivano la nomina senza concorso pubblico di molti dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. La conseguenza è che centinaia di migliaia di atti firmati da tali soggetti (avvisi, cartelle, ecc.) potrebbero essere dichiarati nulli.

4) Rateizzazione.

Chi si trova, per una situazione temporanea di difficoltà economica, nell'impossibilità di pagare il debito fiscale in un'unica soluzione, può rivolgersi ad Equitalia per chiedere la rateizzazione del debito.
Se la richiesta riguarda importi fino a 50.000 euro, per dimostrare l'esistenza di uno o più motivi di temporanea difficoltà economica (mancanza di liquidità finanziaria; stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio; crisi economiche settoriali o locali; riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali; trasmissione ereditaria del debito a ruolo; scadenza contemporanea di pagamenti, ecc.), è sufficiente un'autocertificazione. Per importi superiori è invece richiesta la presentazione di documentazione aggiuntiva. Non è più necessario, invece, prestare garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa).
Con la rateizzazione, il debito può essere frazionato fino ad un massimo di 120 rate mensili (è quindi possibile pagarlo, anziché in un'unica soluzione, in 10 anni).
Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive.
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 31 dicembre 2014 possono richiedere la concessione di un nuovo piano fino a un massimo di 72 rate. La richiesta va presentata entro il 31 luglio 2015. Il debitore decade dal nuovo piano in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateaizzazione, Equitalia non può iniziare nuove azioni esecutive.

5) Sovraindebitamento.

In base alla Legge n. 3 del 2012, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, sotto la supervisione del giudice, un accordo di ristrutturazione dei debiti. La procedura è applicabile anche ai debiti fiscali, tanto che, per mezzo di essa, una contribuente ha ottenuto dal giudice l'omologazione di un accordo che prevede la riduzione dell'87% del proprio debito con Equitalia. Pagherà 11 mila euro anziché 86 mila. (Fonte: Il Fatto Quotidiano dell'11/02/2015).

6) Fermo amministrativo.

Il fermo amministrativo è l'atto con cui Equitalia dispone il blocco di uno o più veicoli intestati al debitore. La procedura inizia quando il contribuente riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l'’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo corrispondente alla targa indicata. Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i 30 giorni, che il bene mobile è strumentale all'attività svolta dall’'impresa o in ordine alla professione esercitata dal proprietario del veicolo (ad esempio, un furgone utilizzato per il trasporto di merci). La cancellazione del fermo amministrativo può essere ottenuta con il saldo del debito.

7) Ipoteca

Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili, sempre previa comunicazione scritta e per debiti complessivamente non inferiori a 20 mila euro.

Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione di ’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia dato seguito alla rateizzazione o al pagamento di quanto richiesto o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’'iscrizione dell'’ipoteca.

A differenza del fermo amministrativo, la cancellazione dell’'ipoteca avviene solo con il saldo del debito, e quindi, in caso di rateizzazione, con il pagamento dell'’ultima rata. 

8) Impignorabilità della prima casa.

Se il debito non viene pagato, Equitalia può procedere al pignoramento e alla vendita all'asta di beni mobili ed immobili. 
Tuttavia, Equitalia non può effettuare il pignoramento della "prima casa", vale a dire dell'immobile che presenta le seguenti caratteristiche:
- è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- è l’'unico immobile di proprietà del debitore;
- non è un immobile di lusso.

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e all'’esecuzione del procedimento (vendita all’'asta) solo se l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro e sono passati almeno sei mesi dall’'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La legge prevede che il contribuente, d'’intesa con Equitalia, possa vendere personalmente l'’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 19270/2014) ha inoltre precisato che la legge che stabilisce l'impignorabilità della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche a quelli iniziati prima della sua entrata in vigore. Ciò significa che chi ha subito il pignoramento della propria casa molti anni fa, può ottenerne l'annullamento ricorrendo al giudice.

9) Impignorabilità relativa dello stipendio.

Equitalia può pignorare stipendi e conti correnti, ma anche in questo caso la legge fissa dei limiti, a seconda dell'ammontare dello stipendio:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro , la quota pignorabile è un quinto.
L'ultimo stipendio versato sul conto corrente non può essere pignorato.
E' quindi possibile ricorrere al giudice nel caso in cui Equitalia abbia pignorato lo stipendio o il conto corrente eccedendo i limiti fissati dalla legge.

In conclusione, come si può evincere da questo quadro sintetico, in molti casi difendersi da Equitalia è possibile. Si può ottenere la riduzione del debito, la sua rateizzazione o, addirittura, il suo annullamento totale. 
E' possibile bloccare un pignoramento salvando la propria casa, il proprio veicolo, conto corrente o stipendio.

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