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Quattordici domande e risposte per capire che cos'è un pignoramento, come prevenirlo e come difendersi.


1) Che cos'è un pignoramento?

Secondo il codice di procedura civile, il pignoramento è l'atto con cui inizia l'esecuzione forzata sui beni del debitore, ed è finalizzato a soddisfare il creditore, mediante la vendita o l'assegnazione dei beni stessi.

2) Quali sono i tipi più comuni di pignoramento?

Il codice di procedura civile prevede tre tipi di pignoramento:

- il pignoramento mobiliare presso il debitore, che può colpire i beni mobili che si trovano nella casa o nell'azienda del debitore stesso, ma anche i beni mobili registrati (ad esempio, gli autoveicoli);
- il pignoramento presso terzi, che interessa, il più delle volte, lo stipendio, la pensione o il conto corrente del debitore, o comunque crediti che questi deve riscuotere (ad esempio, se il debitore è proprietario di un immobile concesso in locazione, i canoni possono essere pignorati);
- il pignoramento immobiliare, che colpisce i beni immobili.

3) Come si arriva al pignoramento?

Il pignoramento viene eseguito in forza di un titolo esecutivo, che può essere giudiziale (ad esempio, decreto ingiuntivo o sentenza) o stragiudiziale (cambiale, assegno, mutuo fondiario ecc.).
Il decreto ingiuntivo è un'ingiunzione di pagamento concessa dal giudice ad un soggetto che vi abbia fatto richiesta e che fornisca prova scritta del suo credito (ad esempio, una fattura, un contratto di finanziamento, ecc.).
Contro il decreto ingiuntivo si può proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica (ma il termine può essere abbreviato dal giudice). Se il decreto ingiuntivo non viene opposto o se l'opposizione viene respinta, esso diventa titolo esecutivo; è anche possibile che il giudice conceda la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo fin dalla sua emanazione o in corso di causa. 
Il titolo esecutivo può anche essere costituito da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale che preveda una condanna al pagamento di una somma di denaro (ad esempio, a titolo di risarcimento dei danni).
Si è già accennato all'esistenza di titoli esecutivi stragiudiziali (assegni, cambiali, contratti di mutuo fondiario, ecc.). Ad esempio, in caso di mancato pagamento delle rate di un mutuo ipotecario, la Banca può azionare il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo oppure richiedere al giudice l'emissione di un decreto ingiuntivo e, successivamente, procedere al pignoramento.
Il pignoramento è normalmente preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. Quest'ultimo è un atto con il quale si ingiunge di pagare la somma indicata nel titolo esecutivo entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, con avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. E' tuttavia possibile che il giudice autorizzi il creditore a procedere ad esecuzione anche senza l'osservanza del termine di dieci giorni.
Decorso il termine fissato nell'atto di precetto senza che il debitore abbia provveduto al pagamento, il creditore può procedere al pignoramento.

4) Come si svolge la procedura di pignoramento mobiliare presso il debitore?

Il creditore rivolge un'istanza all'ufficiale giudiziario affinché proceda al pignoramento mobiliare. Dopo alcuni giorni, l'ufficiale giudiziario si reca presso la casa o l'abitazione del debitore e sottopone a pignoramento i beni rinvenuti, per un valore pari all'importo del credito indicato nell'atto di precetto, aumentato della metà (e così, se nel precetto l'importo del credito è indicato in 5.000 euro, l'ufficiale giudiziario può pignorare beni fino ad un valore di 7.500 euro). Il creditore può partecipare alle operazioni. Possono essere assoggettati a pignoramento tutti i beni, salvo le eccezioni previste dal codice di procedura civile (ad esempio, non possono essere pignorati l'anello nuziale, i letti, il frigorifero, le stufe ecc.).  Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito;  tale limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Dopo che il pignoramento è stato eseguito, normalmente, i beni vengono trasferiti all'Istituto Vendite Giudiziarie competente, ove ha luogo la vendita all'asta.
Se i beni sono molto ingombranti, è possibile che i beni restino, fino alla vendita, nel luogo ove sono stati pignorati.

5) Come si svolge la procedura di pignoramento di un autoveicolo?

La procedura di pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è stata recentemente modificata dal legislatore ed è ora regolata dall'art. 521-bis c.p.c. Essa si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie competente.Decorso tale termine senza che la consegna sia avvenuta, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie.

6) Come si svolge la procedura di pignoramento presso terzi?

La procedura riguarda il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Il creditore cita il debitore ed il terzo a comparire ad un'udienza dinanzi al Giudice, invitando il terzo a dichiarare di quali cose o somme è debitore e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Se la dichiarazione è positiva il Giudice provvede all'assegnazione del credito o alla vendita delle cose mobili. 

7) Come si svolge la procedura di pignoramento immobiliare?

La procedura di pignoramento immobiliare è la più lunga e complessa. Essa inizia con la notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano gli immobili che si intendono sottoporre ad esecuzione. L'atto di pignoramento viene depositato dal creditore in cancelleria, il quale provvede al compimento di tutte le formalità necessarie. Successivamente, il creditore chiede la vendita (o, molto più raramente, l'assegnazione) dei beni pignorati. Il Giudice nomina un esperto per stimare il valore dell'immobile ed autorizza la vendita o l'assegnazione. La vendita si svolge sotto la direzione del Giudice o di un professionista delegato (notaio, avvocato o commercialista). Se i beni non sono venduti al prezzo fissato, si fissano successive vendite a prezzi ribassati. L'aggiudicatario diviene proprietario dei beni a seguito dell'emissione del decreto di trasferimento, che costituisce anche titolo esecutivo per entrare in possesso dei beni.

8) Le procedure di pignoramento promosse da Equitalia si svolgono secondo le norme ordinarie?

Le procedure esecutive intraprese da Equitalia si svolgono secondo norme speciali. 

9) Si può prevenire un pignoramento?

In molti casi è possibile prevenire un pignoramento anticipando l'azione del creditore. Sono infatti frequenti i casi in cui si scopre che i crediti vantati da Equitalia o dalle Banche sono in realtà inesistenti o di portata molto inferiore a quella da essi dichiarata. Nel caso di Equitalia, inoltre, esistono possibilità di rateizzazione del debito che possono scongiurare il rischio di pignoramento. Altro strumento preventivo può essere il ricorso alla procedura di sovraindebitamento. Per approfondimenti su questi singoli aspetti, si consiglia di visitare le apposite sezioni di questo sito.

10) Ci si può opporre ad un pignoramento già in atto?

Il codice di procedura civile prevede tre strumenti processuali per opporsi ad un pignoramento in atto. Con l'opposizione all'esecuzione (art. 615) si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ad esempio perché il debito non è mai esistito o perché è già stato saldato. Con l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617) non si contesta il diritto di procedere esecutivamente, ma si contesta la regolarità formalità della procedura, il modo in cui essa è stata svolta. Con l'opposizione di terzo (art. 619) un terzo - estraneo alla procedura - può far valere i suoi diritti sui beni pignorati (ad esempio, è stato erroneamente pignorato un bene di proprietà non del debitore, ma di un terzo). Se è pendente un giudizio di merito (ad esempio, il titolo esecutivo è costituito da una sentenza ed essa è appellata), in quella sede si può ottenere l'annullamento del titolo esecutivo e la conseguente caducazione della procedura esecutiva. 

11) E' possibile ottenere la sospensione della procedura?

Il codice di procedura civile prevede che, in caso di opposizione, prima della decisione definitiva, il Giudice può sospendere la procedura. Se è pendente un giudizio di merito, la sospensione può anche essere disposta dal Giudice competente in quella sede (ad esempio, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo o di impugnazione di una sentenza). Altre ipotesi di sospensione sono previste da leggi speciali (come nel caso di sospensione per usura, anche bancaria, prevista dalla L. n. 44/1999).

12) Come ci si può difendere in caso di pignoramento di beni mobili?

In primo luogo, si deve rammentare che alcuni beni mobili sono impignorabili (vedi risposta alla domanda n. 4). Un'altra possibilità è data dalla facoltà di conversione del pignoramento, che consente di liberare i beni pignorati pagando una somma di denaro, anche in modo rateale. Si può inoltre far ricorso alla procedura di sovraindebitamento che blocca le azioni esecutive.

13) Come ci si può difendere in caso di pignoramento di beni immobili? 

Contro il pignoramento di beni immobili esistono vari strumenti di difesa.

In generale, si può far ricorso, come nel caso dei beni immobili, alla procedura di sovraindebitamento e alla conversione del pignoramento: in quest'ultimo caso, è previsto che il pagamento della somma di denaro per liberare i beni possa avvenire anche con rateizzazione, fino a 18 mesi.

Se - come frequentemente accade - il creditore è una banca, si può ottenere la sospensione della procedura, ove sussistano i presupposti della L. n. 44/1999.

Per quanto concerne Equitalia, essa non può effettuare il pignoramento della "prima casa", vale a dire dell'immobile che presenta le seguenti caratteristiche:
- è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- è l'’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è un immobile di lusso.
Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell'’immobile e all'’esecuzione del procedimento (vendita all’'asta) solo se l'importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro e sono passati almeno sei mesi dall’'iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
La legge prevede inoltre che il contribuente, d’'intesa con Equitalia, possa vendere personalmente l'’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso un cui non si realizzi la vendita, entro il giorno precedente al secondo incanto.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 19270/2014) ha inoltre precisato che la legge che stabilisce l'impignorabilità della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti esecutivi in corso, anche a quelli iniziati prima della sua entrata in vigore. Ciò significa che chi ha subito il pignoramento della propria casa molti anni fa, può ottenerne l'annullamento ricorrendo al giudice.

14) Come ci si si può difendere in caso di pignoramento dello stipendio o della pensione?

In generale, lo stipendio o la pensione possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto. Per la pensione esiste inoltre una soglia di impignorabilità, per garantire l'intangibilità del minimo vitale. Ad esempio, se l'importo della pensione è pari a 1.000 euro, considerando che la soglia di impignorabilità è di circa 500 euro, l'importo pignorabile (il quinto dell'importo eccedente tale limite) si aggira intorno ai 100 euro mensili.

Equitalia può pignorare stipendi e conti correnti, ma anche in questo caso la legge fissa dei limiti, a seconda dell'ammontare dello stipendio:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro , la quota pignorabile è un quinto.
L'ultimo stipendio versato sul conto corrente non può essere pignorato.
E' quindi possibile ricorrere al giudice nel caso in cui Equitalia o altro creditore abbia pignorato lo stipendio o il conto corrente eccedendo i limiti fissati dalla legge.


Prevenire un pignoramento o difendersi da esso è dunque possibile. 
Se temi di perdere la tua casa o la tua azienda, contattaci per una prima analisi gratuita del tuo caso. 
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