Un decreto ingiuntivo può compromettere la tua situazione economica personale o l'operatività della tua azienda.
Ma difendersi efficacemente da un decreto ingiuntivo è possibile.

Il decreto ingiuntivo è un un'ingiunzione di pagamento (o, più raramente, di consegna di cose mobili) pronunciata da un Giudice (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda del valore del credito) in favore di un soggetto che affermi di essere creditore.
Ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, è necessario dare prova scritta del proprio credito.
Il decreto ingiuntivo è quindi comunemente fondato su una fattura commerciale, sulla parcella di un professionista, su una cambiale o su un assegno, su un contratto di mutuo o di finanziamento, su una scrittura di riconoscimento di debito.

Con il decreto ingiuntivo, al debitore viene ingiunto di pagare l'intero credito azionato per capitale, interessi e spese.

Il decreto ingiuntivo viene emesso "inaudita altera parte", ossia "senza sentire l'altra parte", e cioè il debitore.
Il diritto di difesa di quest'ultimo viene comunque garantito attraverso la facoltà di proporre opposizione avverso l'ingiunzione.

L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta entro quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, o, eventualmente, nel minor termine fissato dal Giudice ed indicato nel decreto.

Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte a cui è stata notificata l'ingiunzione chiede l'annullamento o la revoca della stessa.

Motivi di opposizione possono essere i più svariati, a seconda dell'oggetto della controversia. Ad esempio, se il decreto ingiuntivo è fondato su una fattura emessa da una impresa appaltatrice per la ristrutturazione di un immobile, si può proporre opposizione perché il corrispettivo richiesto per i lavori è eccessivo o perché le opere di ristrutturazione non sono state correttamente eseguite; se il decreto ingiuntivo è stato ottenuto da una Banca contro un proprio cliente per mancato pagamento di rate di un mutuo o da una finanziaria in relazione ad un contratto di leasing, si può proporre opposizione se gli interessi applicati sono usurari o le commissioni richieste illegittime.

Una fondamentale distinzione intercorre tra decreti ingiuntivi esecutivi e non esecutivi. Se il decreto ingiuntivo è esecutivo, il creditore può procedere ad esecuzione forzata contro il debitore, anche se questi ha proposto opposizione. Ciò significa che quest'ultimo potrebbe subire il pignoramento dei propri beni se non paga immediatamente la somma oggetto dell'ingiunzione. Il decreto ingiuntivo esecutivo è anche titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore.

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa dal Giudice già nella fase monitoria (quella che si svolge senza il contraddittorio con il debitore), se ricorre una delle seguenti circostanze:
- se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
- se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (ad esempio, un riconoscimento di debito).

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa dal Giudice anche successivamente, nel corso della causa di opposizione, se quest'ultima non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Con l'opposizione, è tuttavia possibile ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Nel caso di notifica di un decreto ingiuntivo, è quindi fondamentale rivolgersi a professionisti capaci di agire con competenza e tempestività per valutare se esistono i presupposti per proporre opposizione.

Se tu o la tua azienda avete ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, è possibile inviarne copia all'indirizzo e-mail info@difesaattiva.com per richiedere una prima analisi gratuita del caso da parte di un avvocato del nostro network, competente in materia.

Alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza:

Caso 1 (Plurime sentenze della Corte di Cassazione)

Massima: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca è rilevabile d’'ufficio la nullità della clausola sul tasso bancario (perché indeterminata, usuraria o anatocistica) se vi sia contestazione del tasso da parte del correntista, anche per altro motivo, o comunque se il documento contrattuale debba essere utilizzato dalla banca.

Esito: revoca del decreto ingiuntivo.


Caso 2 (Tribunale di Bergamo, gennaio 2015)

Situazione: Decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto da Società di leasing contro cliente.

Motivo di opposizione:  Controcredito di 94.000 Euro per interessi illegittimi versati.

Esito: Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, anche per il rischio di decozione dell'azienda, che sarebbe privata dei mezzi necessari per la sua operatività.

 
 
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